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VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Procedure concorsuali

Aggiornato al 23/11/2011

Amministrazione straordinaria

CHE COS'È
L'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale alternativa al fallimento, regolata dalla legge fallimentare e da normative speciali, rivolta prevalentemente alle imprese di grandi dimensioni operanti in particolari settori del mercato
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è istituto che ha avuto una lunga e tormentata evoluzione legislativa, a partire dal cosiddetto decreto Donat Cattin del 1978 (che non venne mai convertito in legge), per passare attraverso la legge Prodi (legge 3 aprile 1979, n. 75), sostituita dalla "Prodi bis” (decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) per rimediare al procedimento di infrazione avviato dalla Commissione Europea per violazione delle regole del libero mercato. Al decreto Prodi bis si è poi affiancato il decreto Marzano del 23 dicembre 2003, n. 347 (emanato sull’onda del caso Parmalat, poi rimaneggiato da successivi interventi legislativi ad hoc a seguito dei casi Volare Web e Alitalia). Il decreto Marzano, oggetto di numerose critiche, ha comunque retto alle censure di illegittimità costituzionale.

Avv. Domenico Margariti
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Studio Legale Margariti
COME SI FA
Il presupposto della Prodi bis, che con un ossimoro viene denominata amministrazione straordinaria “ordinaria” (per distinguerla da quella "speciale" introdotta dal decreto Marzano) è lo stato di insolvenza delle grandi imprese (o gruppi d’imprese) soggette a fallimento (ne sono escluse ad esempio le banche) che abbiano almeno 200 dipendenti e debiti ammontanti ad almeno due terzi del totale dell’attivo patrimoniale e dei ricavi delle vendite e prestazioni dell’ultimo esercizio.
Lo stato d’insolvenza viene dichiarato dal Tribunale fallimentare del luogo ove l’impresa ha la sede principale e può essere chiesto dall’imprenditore, dai creditori, dal pubblico ministero. Il Tribunale può anche avviare d’ufficio il procedimento per la dichiarazione dello stato d’insolvenza, che costituisce la prima delle due fasi (fase giurisdizionale) nelle quali si divide la procedura. Gli organi della procedura, in questa prima fase, sono: il Tribunale (competente a conoscere di tutte le azioni della procedura), il Giudice delegato, il commissario giudiziale, che può essere l’imprenditore stesso e che definisce il programma della fase amministrativa.
A differenza del fallimento, la dichiarazione dello stato d’insolvenza, stante la natura “conservativa” dell'amministrazione straordinaria, non interrompe l’esercizio dell’impresa; mentre analogamente al fallimento la dichiarazione d’insolvenza ha l’effetto, per i creditori, di aprire la fase concorsuale. Per l’imprenditore insolvente l'effetto è quello di realizzare gli effetti della dichiarazione di fallimento per quanto riguarda l’assoggettamento alla disciplina penale prevista dalla legge fallimentare (bancarotta e altri reati commessi dal fallito).
Nella fase amministrativa assume ruolo dominante il Ministero dello sviluppo economico che dirige e sorveglia la procedura e dà le direttive per l’attuazione del programma di amministrazione. Il commissario giudiziale diventa commissario straordinario, che viene nominato dal Ministro per lo sviluppo economico che può scegliere tra uno o tre commissari, con il compito di gestire l’impresa e amministrare i beni dell’imprenditore (di regola è nominato lo stesso commissario giudiziale). Infine vi è il comitato di sorveglianza (composto da tre o cinque membri), al quale partecipano i creditori (uno o due a seconda che il comitato di sorveglianza sia composto da tre o cinque elementi) ed esperti di procedure concorsuali e/o del ramo dell’azienda in amministrazione straordinaria.
La procedura di amministrazione straordinaria ha durata diversa a seconda che comporti un programma di ristrutturazione (due anni) che ha per obiettivo il risanamento aziendale, ovvero di cessione del compendio aziendale (un anno). In ogni caso al commissario straordinario è sempre affidato il compito di tutelare la conservazione dell’impresa, salvaguardando gli interessi dei creditori.
L’amministrazione straordinaria cessa per conversione in fallimento (qualora non risulti possibile il risanamento aziendale), per chiusura della procedura, o per concordato.

L’amministrazione straordinaria cosiddetta “speciale” è quella prevista dal decreto Marzano del 2003 di cui si è fatto cenno ed è riservata alle imprese di grandissime dimensioni, anche se i successivi rimaneggiamenti della normativa hanno ridimensionato verso il basso le caratteristiche delle imprese che vi possono far ricorso.
Attualmente è necessario che l’impresa abbia almeno 500 dipendenti (dai 1.000 originari) e che abbia debiti per almeno 300 milioni di euro (inizialmente era un miliardo). A differenza dell’amministrazione straordinaria “ordinaria, la procedura “speciale” può essere avviata solo su richiesta dell’imprenditore e assume rilevanza preponderante l’aspetto amministrativo rispetto a quello giurisdizionale. La dichiarazione d’insolvenza, infatti, è posticipata a un momento successivo rispetto al decreto del Ministero dello sviluppo economico che, verificati i presupposti, ammette direttamente l’impresa all’amministrazione straordinaria.
A seguito del dissesto Alitalia, è intervenuto un complesso di norme volte a modificare i presupposti del decreto 23 dicembre 2003 Marzano prevedendo che la procedura possa essere richiesta dalle grandi imprese con le caratteristiche ora descritte che intendano sia ristrutturarsi, sia cedere complessi aziendali (il salvataggio di Alitalia è stato così realizzato, di fatto, tramite la scissione in due distinte società).
Attualmente tutto l’istituto dell’amministrazione straordinaria è in fase di profonda revisione legislativa.

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